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Il legale risponde – I risvolti applicativi del Codice di Prevenzione Incendi

6 Maggio 2016Monica Paganini

Come sappiamo, con il Codice di Prevenzione Incendi il professionista – progettista assume una maggiore responsabilità rispetto al passato. La valutazione del metodo prestazionale dovrà infatti essere supportata da previsioni di tipo scientifico basate su normative che codificano l’esperienza maturata dallo stato dell’arte ed eventualmente anche da test in scala reale. Al professionista è chiesto sempre di più di garantire una maggiore professionalità anche attraverso le informazioni rese disponibili in campo internazionale.
Con il Codice di Prevenzione Incendi lo stato dell’arte richiesto al progettista è riferito alla scala globale non più esclusivamente alla vigente normativa e alle indicazioni delle norme guida, UNI –CEI come accadeva con il DM 37/08 (art. 5 comma 3). Questo assunto si evince senza ombra di dubbio dalla bibliografia dell’allegato tecnico al Codice.
Quali saranno allora i risvolti di questo aumento di competenze?
Chiaramente il progettista dovrà garantire per legge il rispetto della regola dell’arte. La regola dell’arte nelle professioni è un concetto in evoluzione che si muove con il progresso tecnologico e con l’aumento della possibilità di conoscere la base tecnico – scientifica disponibile in un dato momento storico. Non è mai scusabile l’ignoranza ma oggi non è scusabile neanche aver accantonato lo studio di normativa extra – europea se aveva una qualche rilevanza (anche economica) per il committente. In definitiva il progettista dovrà avvalersi dell’ingegneria antincendio come strumento per raggiungere gli standard richiesti. La moltitudine di soluzioni che si aprono davanti al progettista gli consentiranno di scegliere quella ritenuta più idonea anche in termini si sostenibilità economica. Potrebbe accadere che il progettista prediliga una soluzione che penalizzi economicamente il committente e ciò perché decide di applicare le Norme tecniche verticali (RTV) anziché il Codice di Prevenzione Incendi.
Essendo il Codice previsto come norma volontaria il progettista non potrebbe essere sanzionato né teoricamente ripreso per la sua scelta; in realtà, applicando la normativa esistente, così non è!
Il progettista potrà essere chiamato a rispondere per colpa, o finanche dolo, (ex art. 1176 e 1439 c.c.) a titolo di responsabilità extra contrattuale (art. 2043 c.c.) per aver causato un danno ingiusto (economico) al committente.
Si apre così uno scenario, forse non previsto dal legislatore: da un lato la volontarietà della norma di prevenzione incendi, dall’altro l’obbligo di utilizzarla nel caso in cui la sua applicazione risulti economicamente più vantaggiosa per il committente a parità di sicurezza.
Avv. Lisa Agati, Studio Legale Agati, Bologna

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