Guidi & PartnersGuidi & Partners
LinkedIn
EnglishItaliano
IT - EN
  • Home
  • Chi siamo
  • Punti di forza
  • Case histories
  • Servizi
  • Blog
  • Contattaci

Nuovo accordo Stato Regioni – Percorsi formativi per RSPP e ASPP

8 Settembre 2016Veronica Bugane

Il nuovo accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 193 del 19/08/2016, si inserisce in un articolato quadro normativo ridisegnato dal noto Testo Unico sulla Sicurezza (cfr. D. Lgs. 81/08) il 09 aprile 2008 e più volte integrato e modificato ed ha l’obiettivo di chiarire difficoltà di interpretazione proprie dell’avvicendarsi di diverse disposizioni normative.

Si ridefinisce infatti il percorso formativo abilitante all’assunzione dell’incarico di RSPP e ASPP superando i vecchi accordi sanciti il 26/01/2006 e il 08/10/2006 e riferiti all’ormai abrogato Decreto Legislativo 626/94.

Nello stesso testo sono inoltre apportate modifiche ad alcune disposizioni presenti negli accordi Stato-Regioni che, nel tempo, hanno normato gli obblighi formativi di altri attori della sicurezza: Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (formazione lavoratori, ai sensi dell’art. 37 c. 2 del D. Lgs. 81/08 e formazione datore di lavoro per svolgimento diretto dei compiti RSPP, ai sensi dell’art. 34 c. 2 e 3 del D. Lgs. 81) e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell’art. 37 c. 5 del D. Lgs. 81/08 e smi).

Nel seguito le principali novità introdotte:

  1. Riconoscimento di nuove classi di laurea, oltre quelle già identificate al comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 81/08 e smi, il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione necessari per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP (modulo A e B); il relativo elenco completo è riportato in Allegato I all’accordo.
  2. Modifica dei moduli formativi A, B e C: il primo (propedeutico) e l’ultimo (obbligatorio solo per svolgere le funzioni di RSPP) conservano la durata e guadagnano una più accurata definizione dei contenuti. Per il modulo A è consentito l’utilizzo della modalità e-learning.

Sostanziale cambiamento per il modulo B: viene previsto un unico modulo B comune a tutti i settori produttivi (durate 48 ore, al netto delle verifiche finali), da integrare con moduli di specializzazione (definiti con i suffissi da SP1 a SP4) per 4 settori specialistici (Agricoltura e Pesca, Cave-costruzioni, Sanità residenziale e Chimico-Petrolchimico).

  1. Aggiornamento della formazione del RSPP e ASPP, completamente fruibile in modalità e-learning, non è più legato ai macrosettori di attività Ateco. Sarano sufficienti 40 ore per i RSPP e 20 ore per gli ASPP (sempre al netto delle verifiche di apprendimento) da distribuire, preferibilmente, nell’arco temporale del quinquennio, a decorrere:
  • dalla conclusione del modulo B comune o
  • dal 15/05/2008 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/08) per i soggetti esonerati ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs. 81/08 o ancora
  • dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15/05/2008

Novità: inserita la possibilità di avvalersi della partecipazione a convegni e seminari di settore, per un numero di ore non superiore al 50% del totale da maturare complessivamente, per ottemperare all’obbligo di aggiornamento quinquennale. Quest’ultima possibilità è riservata anche ai lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e RLS.

  1. Cambiamento del soggetto in capo al quale vige l’obbligatorietà della formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D. Lgs. 81/2015: salvo diversamente specificato nel contratto di somministrazione, il somministratore ottempera agli obblighi in merito alla formazione generale e specifica, oltre che all’uso di attrezzature necessarie di lavoro.
  2. Possibilità, per i lavoratori, di fruire dei corsi di formazione specifica in modalità e-learning. Tale possibilità è concessa sia ai lavoratori appartenenti ad aziende inserite nel rischio basso di cui all’all. 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sia ai lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, svolgono mansioni che non comportano la loro presenza nei reparti produttivi.

Il ricorso alla modalità e-learning non è consentita per i corsi di formazione per addetti al primo soccorso aziendale e addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze.

  1. Chiarimento in merito ai requisiti del docente formatore stabiliti dal D.I. del 06/03/2013: la qualifica di docente formatore è obbligatoria per poter svolgere tutti i corsi di formazione in ambito sicurezza, fatta eccezione per i corsi di primo soccorso (per il quale è indispensabile un medico) e di prevenzione incendi.

Esonerato esclusivamente il Datore di Lavoro che possiede i requisiti per poter svolgere i compiti di RSPP e solo per lo svolgimento della formazione rivolta ai propri lavoratori.

  1. Abolizione di Enti Bilaterali.

Il nuovo accordo contempla, nelle disposizioni transitorie, un periodo della durata di 12 mesi, nel quale poter continuare a svolgere corsi seguendo i vecchi dettami.

Dott.ssa Angela Lanzano, Guidi & Partners

 

Post precedente Gli impianti di rivelazione incendi nel DM 3 Agosto 2015 Prossimo Post (Non) usare acqua per spegnere incendi su parti elettriche – parte I

Articoli recenti

  • Variante progettuale di impianti antincendio: la strada giusta da seguire
  • Modello organizzativo 231
    e la responsabilità dell’impresa
  • Evacuatori di fumo e calore (EFC)
  • Codice di Prevenzione Incendi – Evento in risalto
  • FSE – Vie di Esodo e Pre-Movement time

© 2016 Guidi & Partners srl | Via Rigosa, 6 | 40069 Zola Predosa (BO) | P.Iva/C.F.: 03457911208
Iscritta alla CCIAA Bologna n. iscrizione 03457911208 | Cap. Soc. Euro 10.000,00 | PEC: info@pec.guidiandpartners.com
Alcune immagini del sito sono utilizzate su licenza di Shutterstock.com e rispettivi autori | Sito progettato da ShareNow!