Il nuovo accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 193 del 19/08/2016, si inserisce in un articolato quadro normativo ridisegnato dal noto Testo Unico sulla Sicurezza (cfr. D. Lgs. 81/08) il 09 aprile 2008 e più volte integrato e modificato ed ha l’obiettivo di chiarire difficoltà di interpretazione proprie dell’avvicendarsi di diverse disposizioni normative.
Si ridefinisce infatti il percorso formativo abilitante all’assunzione dell’incarico di RSPP e ASPP superando i vecchi accordi sanciti il 26/01/2006 e il 08/10/2006 e riferiti all’ormai abrogato Decreto Legislativo 626/94.
Nello stesso testo sono inoltre apportate modifiche ad alcune disposizioni presenti negli accordi Stato-Regioni che, nel tempo, hanno normato gli obblighi formativi di altri attori della sicurezza: Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (formazione lavoratori, ai sensi dell’art. 37 c. 2 del D. Lgs. 81/08 e formazione datore di lavoro per svolgimento diretto dei compiti RSPP, ai sensi dell’art. 34 c. 2 e 3 del D. Lgs. 81) e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell’art. 37 c. 5 del D. Lgs. 81/08 e smi).
Nel seguito le principali novità introdotte:
Sostanziale cambiamento per il modulo B: viene previsto un unico modulo B comune a tutti i settori produttivi (durate 48 ore, al netto delle verifiche finali), da integrare con moduli di specializzazione (definiti con i suffissi da SP1 a SP4) per 4 settori specialistici (Agricoltura e Pesca, Cave-costruzioni, Sanità residenziale e Chimico-Petrolchimico).
Novità: inserita la possibilità di avvalersi della partecipazione a convegni e seminari di settore, per un numero di ore non superiore al 50% del totale da maturare complessivamente, per ottemperare all’obbligo di aggiornamento quinquennale. Quest’ultima possibilità è riservata anche ai lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e RLS.
Il ricorso alla modalità e-learning non è consentita per i corsi di formazione per addetti al primo soccorso aziendale e addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Esonerato esclusivamente il Datore di Lavoro che possiede i requisiti per poter svolgere i compiti di RSPP e solo per lo svolgimento della formazione rivolta ai propri lavoratori.
Il nuovo accordo contempla, nelle disposizioni transitorie, un periodo della durata di 12 mesi, nel quale poter continuare a svolgere corsi seguendo i vecchi dettami.
Dott.ssa Angela Lanzano, Guidi & Partners