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Uffici: la nuova norma tecnica verticale

28 Gennaio 2016Veronica Bugane

Il D.M. 08/06/2016 ha introdotto una nuova norma tecnica sugli uffici che dà seguito al rinnovamento della progettazione della sicurezza antincendio prodotto dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015). Si tratta della prima norma tecnica verticale che integra la struttura del Codice, estendendone la validità anche per l’attività soggetta a prevenzione incendi n. 71 del D.P.R. 151/2011.

Applicazione della norma tecnica sugli uffici

Dallo scorso 23 luglio, dunque, si può prendere a riferimento per la progettazione della sicurezza negli uffici, in alternativa al precedente D.M. 22/02/2006, una nuova norma che – in una veste inusualmente concisa – ripropone i concetti progettuali del Codice e aggiunge misure specifiche per la particolare tipologia di attività.

Numero di persone presenti e attività comunicanti

Da un primo confronto tra le due succitate regole tecniche verticali (RTV) sugli uffici, entrambe valide e alternative l’una all’altra, emergono alcune differenze. Ne è un esempio il campo di applicazione che, nella RTV più recente, si restringe agli uffici con oltre 300 persone presenti, dato coincidente con la soglia di assoggettabilità dell’attività 71 del D.P.R. 151/2011; nella RTV del 2006 vi sono prescrizioni tecniche già cogenti per uffici con oltre 25 persone. Pertanto se ne desume che nel nuovo disposto normativo la regolamentazione degli uffici ad affollamento inferiore venga tacitamente demandata alla regola tecnica orizzontale del Codice. 

Inoltre la nuova norma disciplina per la prima volta anche le attività non strettamente riconducibili agli uffici purché risultino funzionali e compatibili con gli stessi. Tale estensione applicativa dimostra che la RTV 2016 non esclude a priori le comunicazioni degli uffici con attività non pertinenti, come accadeva in passato, bensì affida la scelta al progettista antincendio.

Ulteriori interpretazioni del D.M. 08/06/2016

Altre novità non sono immediatamente rintracciabili nel testo della nuova RTV, ma sono una diretta conseguenza del recepimento della filosofia progettuale del Codice di Prevenzione Incendi: 

  • una strategia antincendio univocamente valida sia per edifici esistenti che di nuova realizzazione; 
  • una diversa ponderazione delle misure antincendio a seconda che gli uffici siano o meno aperti al pubblico (aspetto rilevante nella determinazione del rischio incendio in un’attività ma ampiamente trascurato nella norma del 2006);
  • la possibilità di avvalersi della FSE (Fire Safety Engineering) senza fare ricorso all’istituto della deroga.

DM 08/06/2016:la nuova norma tecnica verticale di prevenzione incendi

 

Ing. Rocco Manzionna, Guidi & Partners

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